Sono allo step 5 “pagamenti” e vedo una schermata vuota, cosa significa?
Significa che, per quella pratica, per quell’ente, non è stata configurata su ACCESSO UNITARIO la possibilità di pagare i relativi oneri/diritti. In questo caso, occorre concordare con l’Ente medesimo le più opportune modalità alternative di pagamento.
E’ possibile pagare su Accesso Unitario il bollo tramite @.bollo?
No, non è al momento possibile.".
Sono allo step 5 “pagamenti” e vedo una schermata vuota, cosa significa?
Significa che, per quella pratica, per quell’ente, non è stata configurata su ACCESSO UNITARIO la possibilità di pagare i relativi oneri/diritti. In questo caso, occorre concordare con l’Ente medesimo le più opportune modalità alternative di pagamento.
E’ possibile pagare su Accesso Unitario il bollo tramite @.bollo?
No, non è al momento possibile."
IMPORTANTE - Ricordiamo che l’invio al SUAP delle comunicazioni deve avvenire esclusivamente tramite piattaforma telematica Accesso Unitario (au.lepida.it) dal 01/03/2021 al 31/03/2021.
scarica l'allegati:
- Lettera accompagnatoria
- Indicazioni operative per la compilazione istanza
- Modulo di Rinnovo da allegare alla domanda
Riavvio attività per sospensione COVID 19
AVVISO - sospensione del divieto di effettuazione delle vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti i saldi invernali 2020-2021
SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DEL PROCEDIMENTO DEDICATO PER LE INTEGRAZIONI DI PRATICHE GIA' INVIATE DA ACCESSO UN ITARIO.
AD ESEMPIO, PER UNA PRATICA DI COMMERCIO DI VICINATO, SI UTILIZZERA': ESEGUIRE INTEGRAZIONI A ESERCIZIO DI COMMERCIO DI VICINATO.
n.b. i procedimenti di integrazione si trovano tutti all'interno della piattaforma ACCESSO UNITARIO, dentro ogni sezione del gruppo c.
COMUNICAZIONI DI APERTURA
le comunicazioni di apertura e chiusura delle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e all’aria aperta, sono obbligatorie e devono essere fatte pervenire ai Comuni entro il 1° ottobre solo se in variazione a quanto precedentemente comunicato con la Segnalazione Certificata di inizio attività (S.C.I.A.) o con altre comunicazioni effettuate al Comune;
APERTURE/CHIUSURE STRAORDINARIE
eventuali aperture/chiusure straordinarie, di cui al punto 1, nei limiti stabiliti dall'articolo 4, comma 2, della L.R. n. 16/2004 e s.m.i., devono essere preventivamente comunicate al Comune, almeno 5 giorni prima.
In caso di chiusure straordinarie per fondate ragioni, è consentita la deroga ai limiti stabiliti all’art. 4, comma 2, della L.R. n. 16/2004 e s.m.i., previa comunicazione al Comune almeno 20 giorni prima. I termini stabiliti per l’invio delle comunicazioni non sono applicabili per casi accertati di forza maggiore o eventi non dipendenti dalla volontà del gestore.
COMUNICAZIONI DI APERTURA e OPZIONE 120 gg/500 pernottamenti - B&B
i Bed and Breakfast sono tenuti a comunicare al Comune, entro il 1° ottobre di ogni anno, i periodi di disponibilità all’accoglienza in variazione a quanto comunicato in sede di S.C.I.A. o successivamente, anche modificando l’opzione scelta fra i 120 giorni di apertura e i 500 pernottamenti nell’arco dell’anno solare.
Nel caso di scelta dell’opzione dei 120 giorni occorre indicare il/i periodo/i di effettiva apertura, mentre nel caso di scelta dell’opzione dei 500 pernottamenti l’attività si intende svolta per tutto l’anno solare, ma è possibile dichiarare eventuali periodi di chiusura, fatto salvo l’obbligo di comunicare al Comune la sospensione dell’attività fino al 31/12 una volta raggiunto il tetto dei 500 pernottamenti.
B&B - SOSPENSIONE AL RAGGIUNGIMENTO DEI 500 pernottamenti – RIPRESA ATTIVITÁ
In caso di comunicazione di sospensione per raggiungimento del tetto massimo di pernottamenti, l’attività si considera automaticamente ripresa con il decorrere del nuovo anno.
VARIAZIONI PERIODI DI ACCOGLIENZA B&B
Sono ammesse variazioni ai periodi di accoglienza o di chiusura dichiarati, nei limiti dei parametri connessi all’opzione scelta, purché preventivamente comunicate al Comune almeno 5 giorni prima, specificando in ogni caso la data di ripresa dell’attività.
I termini stabiliti per l’invio delle comunicazioni non sono applicabili per casi accertati di forza maggiore o eventi non dipendenti dalla volontà del gestore;